29 Luglio, 1999
"Veron@" quotidiano - I FATTI

L'espulsione a vita dal territorio dichiarata non conforme al diritto comunitario

Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Sentenza della Corte nella causa C-348/96 - Procedimento penale contro Donatella C.

La Corte di giustizia considera che una sanzione penale consistente nell'espellere in via automatica a vita da un territorio i cittadini di altri Stati membri riconosciuti colpevoli di infrazione alla legge sugli stupefacenti costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi e alle altre libertà fondamentali garantite dal Trattato che non può essere giustificata da motivi di ordine pubblico.

In occasione di un soggiorno turistico in Creta, Donatella C., cittadina italiana, è stata accusata dal Tribunale penale di Heraklion di detenzione e di  uso di stupefacenti per uso personale. Riconosciuta colpevole di infrazione alla legge sugli stupefacenti, è stata condannata a tre mesi di pena detentiva e all'espulsione a vita dalla Grecia.

La legge greca sugli stupefacenti prevede infatti che qualora un cittadino straniero venga condannato per infrazione alla detta legge, il giudice ha l'obbligo di disporre la sua espulsione a vita dal territorio, a meno che non vi ostino gravi motivi, in particolare familiari. Questo provvedimento può essere
revocato solo con decisione discrezionale del ministero della giustizia e dopo un periodo minimo di tre anni. I cittadini greci per contro, non possono essere oggetto di espulsione a vita. Al massimo ad essi può essere, in caso di condanna grave, cioè ad una pena di almeno 5 anni di reclusione, vietato di soggiornare in talune parti del territorio per una durata non superiore a 5 anni.

L'Areios Pagos, dinanzi al quale la signora C. ha proposto ricorso per cassazione, ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione relativa alla compatibilità della legge greca di cui trattasi con le disposizioni del Trattato sulla libera prestazione dei servizi.

La Corte ricorda che il principio della libera prestazione dei servizi comprende la libertà, per un turista, di recarsi in un altro Stato membro per beneficiarvi di un servizio, senza subire limitazioni. Del resto, se la legislazione penale rientra, in principio, nella competenza degli Stati membri, una siffatta legislazione non può implicare restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario.

Secondo la Corte, l'espulsione a vita degli stranieri prevista dalla legge greca costituisce effettivamente un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, come pure alle altre libertà fondamentali garantite dal Trattato.

La Corte verifica pertanto se una siffatta sanzione possa essere giustificata da motivi di ordine pubblico, il che implica "una minaccia effettiva e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società". Essa rileva che uno Stato membro può considerare che l'uso di stupefacenti, per esempio, può costituire un pericolo per la società che giustifica misure speciali nei confronti degli stranieri.

Tuttavia, ricorda la Corte, l'eccezione di ordine pubblico, come ogni deroga a un principio fondamentale del Trattato deve essere interpretata in modo restrittivo. La direttiva europea relativa alle misure speciali in materia di spostamento e di soggiorno degli stranieri limita espressamente il diritto degli Stati membri di espellere gli stranieri per ragioni di ordine pubblico. Così, siffatte misure debbono essere fondate esclusivamente sul comportamento personale dell'individuo che costituisce una minaccia effettiva per l'ordine pubblico. Il solo fatto di una condanna penale non è sufficiente.

Orbene, la Corte rileva che l'espulsione a vita dal territorio, prevista dalla legislazione greca viene pronunciata in via automatica, a seguito di una condanna penale, senza tener conto del comportamento personale dell'individuo, né dell'esistenza di un pericolo per l'ordine pubblico.
Da ciò la Corte conclude che una normativa quale quella greca in considerazione costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento che non può essere giustificata da motivi di ordine pubblico.
 

Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali. Per il testo integrale della sentenza consultare la pagina Internet www.curia.eu.int

Per maggiori informazioni rivolgersi alla sig.ra E. Cigna tel. (352) 43 03 2582 fax (352) 43 03 2500.

Dal Comunicato stampa n. 01/99 - 19 gennaio 1999 della Divisione Stampa e Informazione
 

 
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