9 Ottobre, 1999 |
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ORDINANZA N° 520
IL SINDACO
- Premesso che:
- il Presidente della Giunta Regionale Veneto con ordinanza n. 6 del
14.05.1999, dato atto della situazione di emergenza venutasi a creare per
lo smaltimento degli RSU nell'ambito del territorio provinciale di Verona
in previsione dell'imminente chiusura della discarica di Pescantina, ha
disposto che, a decorrere dalla data del 01.06.1999 e fino al 31.10.1999,
parte dei rifiuti prodotti dai comuni siti nel territorio provinciale che
non effettuano la raccolta separata secco - umido, corrispondenti a 150
t/giorno, vengano conferiti alla discarica di S. Urbano (PD), con conseguente
aggravio dei costi di smaltimento;
- l'AMIA di Verona, che già attua la separazione dei RSU raccolti
nelle frazioni secca e umida mediante l'impianto di separazione meccanica
in funzione presso la propria sede, al fine di agevolare le operazioni
di cernita e di ridurre ulteriormente i conferimenti in discarica, ha proposto
con nota 24.5.199 P.G. n° 41882, che i rifiuti verdi provenienti da
sfalci, ramaglie e pulizia di orti e giardini vengano conferiti direttamente
nell'isola ecologica funzionante presso la sede aziendale di via B. Avesani,
31 o smaltiti mediante compostaggio domestico.
- Nelle more della approvazione da parte del Consiglio Comunale del
Regolamento prescritto dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 22/97
e succ. modifiche ed integrazioni.
- Visti:
* il decreto legislativo 05.02.1997 n. 22 e succ. modifiche ed integrazioni;
* l'art. 36 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
* l'art. 106 e segg. del T.U.L.C.P. n. 383/1934 per la parte rimasta
in vigore per effetto dell'art. 64 della legge 142/90;
* la legge Regionale 33/85 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Rilevato che l'art. 21 del decreto legislativo 22/97 prevede che
i comuni disciplinino, tra l’altro, la gestione dei rifiuti urbani nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, fissando
in particolare le modalità del conferimento della raccolta differenziata
e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione
delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- Ritenuto opportuno, anche al fine di adempiere agli obblighi posti
dalla citata ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneta n.
6 del 14.05.1999, punto 3) del dispositivo, adottare un provvedimento che
vieti il conferimento nei contenitori stradali posti sul territorio comunale
dei rifiuti verdi provenienti da sfalci, ramaglie e pulizia di orti e giardini,
che dovranno essere conferiti direttamente nell'isola ecologica funzionante
presso la sede aziendale di via B. Avesani, 31 o smaltiti mediante compostaggio
domestico;
O R D I N A
è fatto divieto di conferire nei contenitori stradali posti sul territorio comunale i rifiuti verdi provenienti da sfalci, ramaglie e pulizia di orti e giardini, che dovranno essere conferiti direttamente nell'isola ecologica funzionante presso la sede aziendale di via B. Avesani, 31 o smaltiti mediante compostaggio domestico.
Per la violazione della presente ordinanza, si applica l'art. 106
e segg. del T.U.L.C.P. n. 383/1934, con possibilità di pagamento
della sanzione amministrativa in misura ridotta pari a lire 200.000 (duecentomila).
Gli organi addetti alla vigilanza, di cui all’art. 13 della legge 689/81,
anche appartenenti all’AMIA (delib. C.A. n. 47/99 del 08.03.1999) sono
incaricati di eseguire l'attività di accertamento circa il rispetto
del presente provvedimento.
I verbali di contravvenzione alla presente ordinanza saranno inviati
al dirigente dell'ufficio Tributi ed all'AMIA per l'accertamento di eventuali
ulteriori responsabilità tributarie e/o patrimoniali.
IL SINDACO
f.to Michela Sironi Mariotti