9 Ottobre, 1999
"Veron@" quotidiano - Normativa
 
 

Attenzione a dove buttate le erbacce

ORDINANZA N° 520

IL SINDACO

- Premesso che:
- il Presidente della Giunta Regionale Veneto con ordinanza n. 6 del 14.05.1999, dato atto della situazione di emergenza venutasi a creare per lo smaltimento degli RSU nell'ambito del territorio provinciale di Verona in previsione dell'imminente chiusura della discarica di Pescantina, ha disposto che, a decorrere dalla data del 01.06.1999 e fino al 31.10.1999, parte dei rifiuti prodotti dai comuni siti nel territorio provinciale che non effettuano la raccolta separata secco - umido, corrispondenti a 150 t/giorno, vengano conferiti alla discarica di S. Urbano (PD), con conseguente aggravio dei costi di smaltimento;
- l'AMIA di Verona, che già attua la separazione dei RSU raccolti nelle frazioni secca e umida mediante l'impianto di separazione meccanica in funzione presso la propria sede, al fine di agevolare le operazioni di cernita e di ridurre ulteriormente i conferimenti in discarica, ha proposto con nota 24.5.199 P.G. n° 41882, che i rifiuti verdi provenienti da sfalci, ramaglie e pulizia di orti e giardini vengano conferiti direttamente nell'isola ecologica funzionante presso la sede aziendale di via B. Avesani, 31 o smaltiti mediante compostaggio domestico.
- Nelle more della approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento prescritto dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 22/97 e succ. modifiche ed integrazioni.
-    Visti:
* il decreto legislativo 05.02.1997 n. 22 e succ. modifiche ed integrazioni;
* l'art. 36 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
* l'art. 106 e segg. del T.U.L.C.P. n. 383/1934 per la parte rimasta in vigore per effetto dell'art. 64 della legge 142/90;
* la legge Regionale 33/85 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Rilevato che l'art. 21 del decreto legislativo 22/97 prevede che i comuni disciplinino, tra l’altro, la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, fissando in particolare le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- Ritenuto opportuno, anche al fine di adempiere agli obblighi posti dalla citata ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneta n. 6 del 14.05.1999, punto 3) del dispositivo, adottare un provvedimento che vieti il conferimento nei contenitori stradali posti sul territorio comunale dei rifiuti verdi provenienti da sfalci, ramaglie e pulizia di orti e giardini, che dovranno essere conferiti direttamente nell'isola ecologica funzionante presso la sede aziendale di via B. Avesani, 31 o smaltiti mediante compostaggio domestico;

O R D I N A

è fatto divieto di conferire nei contenitori stradali posti sul territorio comunale i rifiuti verdi provenienti da sfalci, ramaglie e pulizia di orti e giardini, che dovranno essere conferiti direttamente nell'isola ecologica funzionante presso la sede aziendale di via B. Avesani, 31 o smaltiti mediante compostaggio domestico.

Per la violazione della presente ordinanza, si applica l'art. 106 e segg. del T.U.L.C.P. n. 383/1934,  con possibilità di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta pari a lire 200.000 (duecentomila).
Gli organi addetti alla vigilanza, di cui all’art. 13 della legge 689/81,  anche appartenenti all’AMIA (delib. C.A. n. 47/99 del 08.03.1999) sono incaricati di eseguire l'attività di accertamento circa il rispetto del presente provvedimento.

I verbali di contravvenzione alla presente ordinanza saranno inviati al dirigente dell'ufficio Tributi ed all'AMIA per l'accertamento di eventuali ulteriori responsabilità tributarie e/o patrimoniali.
 
 

IL SINDACO
f.to Michela Sironi Mariotti