12 febbraio 2001
"Veron@" quotidiano - Normativa
 
 

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Comune di Verona

- Approvato con deliberazione commissariale n. 1388 del 10.6.1994.
- Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 27.10.1994.
- Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 25.2.1997.
- Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 25.2.1998.
- Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 100 del 23.12.1999.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Ambito di applicazione della tassa
Art. 3 - Soggetti passivi del tributo
Art. 4 - Presupposti del tributo
Art. 5 - Norme per la determinazione della superficie
Art. 6 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 7 - Esenzioni e riduzioni
Art. 8 - Esclusioni oggettive
Art. 9 - Agevolazioni

TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 10 - Termini per la modifica
Art. 11 - Superficie tassabile
Art. 12 - Classificazione di locali ed aree
Art. 13 - Modalità di applicazione dei parametri di commisurazione della tariffa.
Art. 14 - Disciplina tassa rifiuti giornaliera

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELLA TASSA
Art. 15 - Denunce di occupazione o detenzione
Art. 16 - Termini per le denunce
Art. 17 - Istituzione del servizio in zone non servite
Art. 18 - Variazione di destinazione o superficie dei locali ed aree
Art. 19 - Denunce di cessazione
Art. 20 - Cessazione su segnalazione del Concessionario della riscossione
Art. 21 - Sopralluoghi
Art. 22 - Sgravi e rimborsi

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 - Soprattasse e sanzioni pecuniarie
Art. 24 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli articoli 58 e seguenti del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati.

Art. 2 - Ambito di applicazione della tassa
 
La tassa è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale ed è comunque dovuta anche per le case coloniche e le case sparse situate al di fuori dell'area di raccolta, tenuto conto dei limiti della zona di raccolta obbligatoria e di estensione del servizio di smaltimento alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi secondo quanto stabilito nel Regolamento di Nettezza Urbana.
In ogni caso gli insediamenti ubicati, rispetto al punto più vicino di raccolta, ad una distanza superiore al limite previsto dal predetto Regolamento, sono soggetti a tassazione nella misura del 40% della tariffa prevista per il tipo di insediamento.

Art. 3 - Soggetti passivi del tributo

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi oppure conduca, anche senza uno specifico titolo, locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, anche se non usufruisca del servizio.
Per le abitazioni la tassa è accertata di regola nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, rimanendo però, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare e tutti gli occupanti a titolo di convivenza o coabitazione.
Per gli alloggi affittati ammobiliati la tassa è accertata nei confronti del proprietario, salvo il caso in cui il proprietario dia idonea dimostrazione, con contratto regolarmente registrato, di aver locato l'appartamento per un periodo non inferiore all'anno.
In tal caso, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria diventa il locatario.

Art. 4 - Presupposti del tributo
 
Agli effetti dell'applicazione della presente tassa si considerano tassabili nei limiti e con le esclusioni previste dall'art. 62 del D. Lgs. n. 507/93:
a) tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale o accessoria (cantine, solai, garages) comprese tettoie e simili;
b) le aree scoperte operative.
Sono escluse dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie, le aree condominiali e le aree adibite a verde.

Art. 5 - Norme per la determinazione della superficie
 
La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte soggette a calpestio.
Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie dei solai, sottotetti e locali seminterrati semprechè adibiti ad uso abitativo o comunque di carattere pertinenziale o accessorio aventi un' altezza di almeno mt. 1,60.
Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.
In applicazione dell'art. 62, 3 comma del D.Lgs. n. 507/93, per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi, ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie tassabile viene determinata applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto alla superficie misurata secondo i commi 1 e 2 del presente articolo:
 
 

Ospedali e case di cura 

 50%
Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto, tipografie, concerie, tintorie pelli, galvanotecnica, officine di carpenteria metallica, autocarrozzerie, lavanderie, fotolitografie, fotoincisioni serigrafie ed altre attività che dimostrino con documentazione appropriata la produzione di rifiuti speciali 30%
 

Art. 6 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

Sono tassabili nella misura del 70% dell'importo della tassa:
- le abitazioni con unico occupante;
- le abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo da persone residenti all'estero purchè la relativa denuncia di occupazione sia integrata con la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- i locali diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (banchi di vendita di prodotti stagionali, locali di divertimento all'aperto, campeggi stagionali ecc.);
- le abitazioni degli agricoltori, limitatamente alla parte abitativa della costruzione rurale.
Le case sparse, comprese quelle degli agricoltori site al di fuori dell'area di raccolta, sono assoggettate alla tassa nella misura del 40% della tariffa normale.

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
 
Art. 7 - Esenzioni e riduzioni
 
Sono esenti dalla tassa:
a) i nuclei familiari i cui componenti siano tutti in età non lavorativa (almeno 65 anni) oppure permanentemente invalidi al lavoro, ed il cui reddito complessivo, derivante solo da pensioni e dall'eventuale abitazione di proprietà, con relative pertinenze, e realizzatosi nell'anno precedente a quello di riferimento, non superi i minimi delle pensioni INPS;
b) le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo continuativo dal Comune;
Per ottenere l'esenzione gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo contenente una autocertificazione redatta in conformità della Legge n. 15/1968.
Per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lett. a) e b), già iscritti nei ruoli di riscossione, l'esenzione avrà decorrenza dall'anno stesso in cui viene presentata la domanda.
Per coloro, invece, cui vengono notificati gli avvisi di accertamento, le agevolazioni sono accordate per i periodi oggetto di accertamento, ove ne ricorrano i presupposti.
c) i locali occupati dagli uffici e dai servizi comunali direttamente gestiti;
d) gli edifici adibiti al culto, anche se non aperti al pubblico, intendendo per tali quelli destinati all'esercizio del culto ed alla catechesi;
e) gli istituti di istruzione scolastica elementare e media di competenza comunale a norma dell'art. 3, comma 2, L. 23.1.1996.
Agli altri istituti di istruzione scolastica di ogni ordine e grado sia pubblici che privati legalmente riconosciuti, la tassa viene ridotta nella misura del 75% della specifica tariffa.

Art. 8 - Esclusioni oggettive
 
Non sono per loro natura tassabili: i balconi e le terrazze che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, i locali e le aree scoperte destinati esclusivamente ad attività sportiva, limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline, le cabine elettriche, le centrali termiche, le centrali telefoniche e le sale caldaie.
Non costituiscono, inoltre, oggetto di tassazione gli alloggi privi di mobili e/o di allacciamenti alle utenze domestiche e di fatto non occupati.

Art. 9 - Agevolazioni

La tassa viene ridotta del 30% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, 3 comma del D.Lgs. 507/93.
Nel caso di produzione di materiale e residui destinati oggettivamente ed effettivamente al riutilizzo ed autonomamente smaltiti, con esclusione di quelli per cui è previsto lo smaltimento a cura del servizio pubblico, la tassa viene ridotta del 40%.
La riduzione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui i residui destinati al riutilizzo siano prodotti su superfici non soggette a tassazione ai sensi dell'art. 62, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 507/93.
Per le attività con utilizzo di aree scoperte operative in misura superiore al 50% della superficie complessiva, la tassa relativa alla sola area scoperta operativa viene ridotta del 50%. A queste attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, ultimo comma.
Nei confronti delle associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali e religiose che operano su superfici coperte o scoperte superiori a 1.000 mq., che non svolgano attività collaterali di tipo economico, la tassa relativa sulla parte eccedente tale limite viene ridotta, su richiesta, del 50%.
 
TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
 
Art. 10 - Termini per la modifica
 
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Comunale adegua la tariffa relativa alla tassa per l'anno successivo in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il funzionamento del servizio, limitatamente alle fasi di raccolta e smaltimento.
Qualora il provvedimento tariffario non venga adottato nel termine anzidetto, si intenderanno prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

Art. 11 - Superficie tassabile
 
La tariffa dovrà essere fissata in ragione di metro quadrato di superficie.
La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore a 0,5 metri quadrati.
 
Art. 12 - Classificazione di locali ed aree
 
Ai fini della graduazione della tassa, i locali e le aree soggette a tassazione, sono classificati come segue:
a) Musei, edifici per mostre pubbliche permanenti, scuole e istituti istruzione di ogni ordine e grado;
b) Abitazioni private in genere;
c) Cinema e teatri, autostazioni, stazioni FS, aeroporti, depositi o magazzini di stoccaggio non annessi al settore lavorazione, autodemolizioni, autorimesse;
d) Distributori di carburanti;
e) Associazioni culturali, assistenziali, sindacali, sportive, biblioteche, partiti politici, ospedali, case di cura e per anziani;
f) Locali con superficie espositiva dove non è eseguita la vendita, complessi commerciali all'ingrosso, campeggi;
g) Alberghi senza ristorante, pensioni e affittacamere;
h) Banche, assicurazioni, uffici pubblici e privati e cessione di beni e servizi, autotrasportatori, attività di lavorazione industriale, artigianale, agricola e zootecnica;
i) Alberghi con ristorante, convitti, caserme, carceri e istituti religiosi;
l) Sale gioco, discoteche, scuole ballo, stadi, complessi per attività ricreative, negozi di beni durevoli, botteghe artigianali (di riparazione in genere), laboratori di analisi, studi professionali, studi medici, ordini e collegi professionali;
m) Autoscuole, agenzie viaggi, estetiste, barbieri, parrucchieri, pedicure, fitness;
n) Attività economiche a media produttività di rifiuti: minimarket, drogherie, enoteche e bottiglierie, latterie, pasticcerie, alimentari, circoli di ritrovo con bar o simili;
o) Attività economiche ad alta produttività di rifiuti: ortofrutta, fiori, pescherie, pasta fresca, bar, osterie, gelaterie, pizzeria e simili, tavole calde, fast-food, ristoranti, trattorie, mense autonome, gastronomie, rosticcerie, supermercati con generi alimentari.

Il tributo viene liquidato con un'unica tariffa applicata alla superficie tassabile considerata in relazione alla classe di appartenenza dell'intero complesso, ivi compresa, pertanto, quella degli eventuali archivi, depositi, esposizioni o locali complementari, inservienti, sussidiari e dipendenze, anche se separati dalla locale sede principale, ad eccezione dei locali ed aree destinati ad una diversa ed autonoma attività per i quali sarà applicata la tariffa prevista dalle classi suindicate.
Nel caso di unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui uno o più locali siano destinati all'esercizio di un'attività artigianale o professionale, la tassa, limitatamente a detti locali è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività svolta.
Nel caso di aree coperte o scoperte soggette contemporaneamente a riduzioni di natura diversa (produzione di rifiuti speciali, aree scoperte ecc.), il calcolo per la determinazione della superficie tassabile va effettuato conteggiando in via preliminare la riduzione concernente l'area scoperta operativa e successivamente le altre agevolazioni.

Art. 13 - Modalità di applicazione dei parametri di commisurazione della tariffa

Per la determinazione della tariffa si terrà conto non soltanto della superficie tassabile, ma anche della specifica destinazione d'uso dei vari locali o aree occupate in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana, e della capacità di produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti.
Nelle ipotesi di soggetti che possono beneficiare di più agevolazioni e/o riduzioni di tariffe a vario titolo, la detassazione non potrà in ogni caso superare la misura del 70% riferita alla superficie complessiva o alla tariffa.

Art. 14 - Disciplina tassa rifiuti giornaliera

Sono tenuti al pagamento della tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 compresi i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della legge 28.3.1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale, purchè l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a 6 mesi annui e in maniera non ricorrente.
Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del 2 comma dell'art. 77 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507 e fermi restando i criteri ivi previsti per la individuazione della categoria di appartenenza, la tariffa è maggiorata del 50%.
Per l'individuazione della superficie si fa riferimento a quella risultante dello specifico atto di autorizzazione all'occupazione della superficie, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELLA TASSA

Art. 15 - Denunce di occupazione o detenzione

Le denunce di occupazione o detenzione di locali ed aree, redatte sugli appositi moduli predisposti dal Comune, devono essere presentate dal contribuente al Settore Tributi nei termini di cui agli articoli seguenti.
La denuncia è obbligatoria anche per coloro che presentano i requisiti per l'esenzione dal tributo a qualsiasi titolo; in tal caso l'interessato, nella predetta dichiarazione dovrà farne apposita annotazione.

Art. 16 - Termini per le denunce

Chiunque per qualsiasi motivo inizia ad occupare o condurre locali od aree situati sul territorio comunale deve presentare regolare denuncia entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'uso o della conduzione degli stessi.
La tassa decorrerà dal 1 giorno del bimestre solare immediatamente successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali.

Art. 17 - Istituzione del servizio in zone non servite

Qualora il Comune istituisca il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in una zona precedentemente non servita, deve darne notizia agli abitanti della zona stessa mediante affissione di appositi manifesti.
Tutti gli interessati sono tenuti a presentare regolare denuncia entro il 20 gennaio successivo alla istituzione del servizio.
La tassazione a tariffa intera decorrerà dal 1 gennaio successivo a quello in cui è iniziato il servizio.

Art. 18 - Variazione di destinazione o superficie dei locali ed aree

Le variazioni della destinazione o della superficie dei locali ed aree, comprese quelle relative al trasferimento nell'ambito del territorio comunale, hanno effetto a decorrere dall'anno successivo al loro verificarsi.
I contribuenti hanno termine fino al 20 gennaio dell'anno successivo all'avvenuta variazione per presentare la relativa denuncia.
Le denunce pervenute, entro il suddetto termine ma dopo la compilazione dei ruoli, costituiscono, comunque, titolo per il recupero della maggiore somma dovuta od il rimborso del maggior tributo iscritto a ruolo.

Art. 19 - Denunce di cessazione

La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree deve essere denunciata al Settore Tributi che ne rilascia ricevuta, e dà diritto allo sgravio o all'abbuono solo a decorrere dal 1 giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 20 - Cessazione su segnalazione del Concessionario della riscossione

La denuncia di cessazione del contribuente, di cui all'art. 19, sarà sostituita ad ogni effetto dalle comunicazioni del Concessionario della riscossione, effettuate ai sensi dell'art. 64, D.P.R. 28.1.88, n. 43.
Lo sgravio o l'abbuono avrà decorrenza dal 1 giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il Concessionario ha comunicato la cessazione.

Art. 21 - Sopralluoghi

E' in facoltà dell'Amministrazione disporre sopralluoghi nei limiti e con le modalità previste dalla legge al fine di accertare eventuali evasioni, sia nella ipotesi di mancata denuncia di occupazione, sia in fase di controllo delle denunce stesse e di qualsiasi altra comunicazione, di cui gli articoli 15 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 22 - Sgravi e rimborsi

Nelle ipotesi di cui all'art. 19, 2 comma, l'utente deve presentare la denuncia tardiva, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di messa in mora relativi al tributo annuo di cui chiede lo sgravio.
Nei casi di errore o di duplicazione diversi dalle ipotesi di cui all'art. 19 o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a priori dall'ambito della tassazione (come previsto dall'art. 62 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 507/1993), lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto a seguito di verifica d'ufficio, è disposto nei termini e nei modi di cui all'art. 75 3 comma, del D.Lgs. n. 507/1993.
I due anni per la presentazione della domanda decorrono, a pena di decadenza dall'avvenuto pagamento del tributo non dovuto, ossia dal momento del pagamento dell'ultima rata o del versamento in unica soluzione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni della legge che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e delle disposizioni del presente Regolamento, determinate da omessa, incompleta nel cespite e/o infedele denuncia originaria o di variazione sono punite mediante applicazione di una sanzione a norma dell'art. 12, lett. d) del D. Lgs. 18.12.1997, n. 473.

Art. 24 - Entrata in vigore

Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 593 del 20 novembre 1986 e successive modifiche.

Gli articoli di seguito elencati entreranno in vigore alle date per ciascuno di essi indicate:
- dal 1 gennaio 1995:
art. 5, comma 4;
art. 6;

- dal 1 gennaio 1997:
art. 5, comma 4, per le seguenti parole "tipografie (... omissis...), lavanderie, fotolitografie, fotoincisioni, serigrafie, ed altre attività che dimostrino con documentazione appropriata la produzione di rifiuti speciali ........................................................................30%;
art. 7, comma 3, comma 6, punto 1), per le seguenti parole "(...omissis...) e dai servizi comunali direttamente gestiti" (ex art. 8, comma 2, n.1) e comma 7; art. 8, comma 1, per le seguenti parole: "(...omissis...), le cabine elettriche, le centrali termiche, le centrali telefoniche e le sale caldaie." e comma 2; art. 9, comma 1, per le seguenti parole "(...omissis...) 30% (...omissis...)", anziché 50%, e comma 2°; art. 10, 1 comma, per le seguenti parole "(...omissis...) Consiglio Comunale (...omissis...)" anziché Giunta Comunale; art. 12, comma 1; art. 16, comma 1, per le seguenti parole "(...omissis...) dell'anno (...omissis...);
art. 22;
art. 24;

- dal 1 gennaio 1998:
art. 4, comma 1, lettera b);
art. 9, comma 3, 4 e 5;
art. 12, ultimo comma, alle parole "aree scoperte in genere ecc." sono sostituite le seguenti "(...omissis...) aree scoperte ecc. (...omissis...)" e dopo le parole ....... "concernente l'area scoperta" è aggiunta la seguente: "operativa";

- dal 1° gennaio 2000:
art. 7, comma °, da "lett. a) (...omissis...) a lett. b)" e lett. e);
art. 23;
art. 24 - abrogato.