12 febbraio 2001 |
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- Approvato con deliberazione commissariale n. 1388 del 10.6.1994.
- Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 27.10.1994.
- Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 25.2.1997.
- Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 25.2.1998.
- Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 100 del 23.12.1999.
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Ambito di applicazione della tassa
Art. 3 - Soggetti passivi del tributo
Art. 4 - Presupposti del tributo
Art. 5 - Norme per la determinazione della superficie
Art. 6 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 7 - Esenzioni e riduzioni
Art. 8 - Esclusioni oggettive
Art. 9 - Agevolazioni
TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 10 - Termini per la modifica
Art. 11 - Superficie tassabile
Art. 12 - Classificazione di locali ed aree
Art. 13 - Modalità di applicazione dei parametri di commisurazione
della tariffa.
Art. 14 - Disciplina tassa rifiuti giornaliera
TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELLA TASSA
Art. 15 - Denunce di occupazione o detenzione
Art. 16 - Termini per le denunce
Art. 17 - Istituzione del servizio in zone non servite
Art. 18 - Variazione di destinazione o superficie dei locali ed aree
Art. 19 - Denunce di cessazione
Art. 20 - Cessazione su segnalazione del Concessionario della riscossione
Art. 21 - Sopralluoghi
Art. 22 - Sgravi e rimborsi
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 - Soprattasse e sanzioni pecuniarie
Art. 24 - Entrata in vigore
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli articoli 58 e seguenti del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati.
Art. 2 - Ambito di applicazione della tassa
La tassa è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto
il territorio comunale ed è comunque dovuta anche per le case coloniche
e le case sparse situate al di fuori dell'area di raccolta, tenuto conto
dei limiti della zona di raccolta obbligatoria e di estensione del servizio
di smaltimento alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi
secondo quanto stabilito nel Regolamento di Nettezza Urbana.
In ogni caso gli insediamenti ubicati, rispetto al punto più
vicino di raccolta, ad una distanza superiore al limite previsto dal predetto
Regolamento, sono soggetti a tassazione nella misura del 40% della tariffa
prevista per il tipo di insediamento.
Art. 3 - Soggetti passivi del tributo
La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana
o straniera, occupi oppure conduca, anche senza uno specifico titolo, locali
ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, anche
se non usufruisca del servizio.
Per le abitazioni la tassa è accertata di regola nei confronti
dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, rimanendo però,
obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare
e tutti gli occupanti a titolo di convivenza o coabitazione.
Per gli alloggi affittati ammobiliati la tassa è accertata nei
confronti del proprietario, salvo il caso in cui il proprietario dia idonea
dimostrazione, con contratto regolarmente registrato, di aver locato l'appartamento
per un periodo non inferiore all'anno.
In tal caso, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria diventa
il locatario.
Art. 4 - Presupposti del tributo
Agli effetti dell'applicazione della presente tassa si considerano
tassabili nei limiti e con le esclusioni previste dall'art. 62 del D. Lgs.
n. 507/93:
a) tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale o accessoria
(cantine, solai, garages) comprese tettoie e simili;
b) le aree scoperte operative.
Sono escluse dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie, le
aree condominiali e le aree adibite a verde.
Art. 5 - Norme per la determinazione della superficie
La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno
dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte soggette a calpestio.
Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie
dei solai, sottotetti e locali seminterrati semprechè adibiti ad
uso abitativo o comunque di carattere pertinenziale o accessorio aventi
un' altezza di almeno mt. 1,60.
Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal
perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione
dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.
In applicazione dell'art. 62, 3 comma del D.Lgs. n. 507/93, per i locali
delle seguenti attività produttive e di servizi, ove si producono
rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie tassabile viene determinata
applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto
alla superficie misurata secondo i commi 1 e 2 del presente articolo:
Ospedali e case di cura |
50% |
Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto, tipografie, concerie, tintorie pelli, galvanotecnica, officine di carpenteria metallica, autocarrozzerie, lavanderie, fotolitografie, fotoincisioni serigrafie ed altre attività che dimostrino con documentazione appropriata la produzione di rifiuti speciali | 30% |
Art. 6 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
Sono tassabili nella misura del 70% dell'importo della tassa:
- le abitazioni con unico occupante;
- le abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo
da persone residenti all'estero purchè la relativa denuncia di occupazione
sia integrata con la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione
o in comodato;
- i locali diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da
licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio
dell'attività (banchi di vendita di prodotti stagionali, locali
di divertimento all'aperto, campeggi stagionali ecc.);
- le abitazioni degli agricoltori, limitatamente alla parte abitativa
della costruzione rurale.
Le case sparse, comprese quelle degli agricoltori site al di fuori
dell'area di raccolta, sono assoggettate alla tassa nella misura del 40%
della tariffa normale.
TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 7 - Esenzioni e riduzioni
Sono esenti dalla tassa:
a) i nuclei familiari i cui componenti siano tutti in età non
lavorativa (almeno 65 anni) oppure permanentemente invalidi al lavoro,
ed il cui reddito complessivo, derivante solo da pensioni e dall'eventuale
abitazione di proprietà, con relative pertinenze, e realizzatosi
nell'anno precedente a quello di riferimento, non superi i minimi delle
pensioni INPS;
b) le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo continuativo
dal Comune;
Per ottenere l'esenzione gli interessati devono presentare domanda
su apposito modulo contenente una autocertificazione redatta in conformità
della Legge n. 15/1968.
Per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lett. a) e b),
già iscritti nei ruoli di riscossione, l'esenzione avrà decorrenza
dall'anno stesso in cui viene presentata la domanda.
Per coloro, invece, cui vengono notificati gli avvisi di accertamento,
le agevolazioni sono accordate per i periodi oggetto di accertamento, ove
ne ricorrano i presupposti.
c) i locali occupati dagli uffici e dai servizi comunali direttamente
gestiti;
d) gli edifici adibiti al culto, anche se non aperti al pubblico, intendendo
per tali quelli destinati all'esercizio del culto ed alla catechesi;
e) gli istituti di istruzione scolastica elementare e media di competenza
comunale a norma dell'art. 3, comma 2, L. 23.1.1996.
Agli altri istituti di istruzione scolastica di ogni ordine e grado
sia pubblici che privati legalmente riconosciuti, la tassa viene ridotta
nella misura del 75% della specifica tariffa.
Art. 8 - Esclusioni oggettive
Non sono per loro natura tassabili: i balconi e le terrazze che costituiscono
pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, i locali e le
aree scoperte destinati esclusivamente ad attività sportiva, limitatamente
alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti
di tali discipline, le cabine elettriche, le centrali termiche, le centrali
telefoniche e le sale caldaie.
Non costituiscono, inoltre, oggetto di tassazione gli alloggi privi
di mobili e/o di allacciamenti alle utenze domestiche e di fatto non occupati.
Art. 9 - Agevolazioni
La tassa viene ridotta del 30% nel caso di attività produttive,
commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto
spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore
produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo
che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio
pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto
servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle
entrate di cui all'art. 61, 3 comma del D.Lgs. 507/93.
Nel caso di produzione di materiale e residui destinati oggettivamente
ed effettivamente al riutilizzo ed autonomamente smaltiti, con esclusione
di quelli per cui è previsto lo smaltimento a cura del servizio
pubblico, la tassa viene ridotta del 40%.
La riduzione di cui al comma precedente non si applica nel caso in
cui i residui destinati al riutilizzo siano prodotti su superfici non soggette
a tassazione ai sensi dell'art. 62, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 507/93.
Per le attività con utilizzo di aree scoperte operative in misura
superiore al 50% della superficie complessiva, la tassa relativa alla sola
area scoperta operativa viene ridotta del 50%. A queste attività
si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, ultimo comma.
Nei confronti delle associazioni ed Istituti aventi finalità
assistenziali e religiose che operano su superfici coperte o scoperte superiori
a 1.000 mq., che non svolgano attività collaterali di tipo economico,
la tassa relativa sulla parte eccedente tale limite viene ridotta, su richiesta,
del 50%.
TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 10 - Termini per la modifica
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Comunale adegua la
tariffa relativa alla tassa per l'anno successivo in relazione all'onere
che si prevede di sostenere per il funzionamento del servizio, limitatamente
alle fasi di raccolta e smaltimento.
Qualora il provvedimento tariffario non venga adottato nel termine
anzidetto, si intenderanno prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
Art. 11 - Superficie tassabile
La tariffa dovrà essere fissata in ragione di metro quadrato
di superficie.
La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa viene complessivamente
arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia
superiore ovvero inferiore a 0,5 metri quadrati.
Art. 12 - Classificazione di locali ed aree
Ai fini della graduazione della tassa, i locali e le aree soggette
a tassazione, sono classificati come segue:
a) Musei, edifici per mostre pubbliche permanenti, scuole e istituti
istruzione di ogni ordine e grado;
b) Abitazioni private in genere;
c) Cinema e teatri, autostazioni, stazioni FS, aeroporti, depositi
o magazzini di stoccaggio non annessi al settore lavorazione, autodemolizioni,
autorimesse;
d) Distributori di carburanti;
e) Associazioni culturali, assistenziali, sindacali, sportive, biblioteche,
partiti politici, ospedali, case di cura e per anziani;
f) Locali con superficie espositiva dove non è eseguita la vendita,
complessi commerciali all'ingrosso, campeggi;
g) Alberghi senza ristorante, pensioni e affittacamere;
h) Banche, assicurazioni, uffici pubblici e privati e cessione di beni
e servizi, autotrasportatori, attività di lavorazione industriale,
artigianale, agricola e zootecnica;
i) Alberghi con ristorante, convitti, caserme, carceri e istituti religiosi;
l) Sale gioco, discoteche, scuole ballo, stadi, complessi per attività
ricreative, negozi di beni durevoli, botteghe artigianali (di riparazione
in genere), laboratori di analisi, studi professionali, studi medici, ordini
e collegi professionali;
m) Autoscuole, agenzie viaggi, estetiste, barbieri, parrucchieri, pedicure,
fitness;
n) Attività economiche a media produttività di rifiuti:
minimarket, drogherie, enoteche e bottiglierie, latterie, pasticcerie,
alimentari, circoli di ritrovo con bar o simili;
o) Attività economiche ad alta produttività di rifiuti:
ortofrutta, fiori, pescherie, pasta fresca, bar, osterie, gelaterie, pizzeria
e simili, tavole calde, fast-food, ristoranti, trattorie, mense autonome,
gastronomie, rosticcerie, supermercati con generi alimentari.
Il tributo viene liquidato con un'unica tariffa applicata alla superficie
tassabile considerata in relazione alla classe di appartenenza dell'intero
complesso, ivi compresa, pertanto, quella degli eventuali archivi, depositi,
esposizioni o locali complementari, inservienti, sussidiari e dipendenze,
anche se separati dalla locale sede principale, ad eccezione dei locali
ed aree destinati ad una diversa ed autonoma attività per i quali
sarà applicata la tariffa prevista dalle classi suindicate.
Nel caso di unità immobiliari adibite a civile abitazione in
cui uno o più locali siano destinati all'esercizio di un'attività
artigianale o professionale, la tassa, limitatamente a detti locali è
dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività svolta.
Nel caso di aree coperte o scoperte soggette contemporaneamente a riduzioni
di natura diversa (produzione di rifiuti speciali, aree scoperte ecc.),
il calcolo per la determinazione della superficie tassabile va effettuato
conteggiando in via preliminare la riduzione concernente l'area scoperta
operativa e successivamente le altre agevolazioni.
Art. 13 - Modalità di applicazione dei parametri di commisurazione della tariffa
Per la determinazione della tariffa si terrà conto non soltanto
della superficie tassabile, ma anche della specifica destinazione d'uso
dei vari locali o aree occupate in conformità a quanto previsto
dal Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana, e della capacità
di produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti.
Nelle ipotesi di soggetti che possono beneficiare di più agevolazioni
e/o riduzioni di tariffe a vario titolo, la detassazione non potrà
in ogni caso superare la misura del 70% riferita alla superficie complessiva
o alla tariffa.
Art. 14 - Disciplina tassa rifiuti giornaliera
Sono tenuti al pagamento della tassa giornaliera per lo smaltimento
dei rifiuti tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui
all'art. 45 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 compresi i titolari di autorizzazione
al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della
legge 28.3.1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale, purchè
l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a 6 mesi annui
e in maniera non ricorrente.
Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli
effetti del 2 comma dell'art. 77 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507 e fermi
restando i criteri ivi previsti per la individuazione della categoria di
appartenenza, la tariffa è maggiorata del 50%.
Per l'individuazione della superficie si fa riferimento a quella risultante
dello specifico atto di autorizzazione all'occupazione della superficie,
nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELLA TASSA
Art. 15 - Denunce di occupazione o detenzione
Le denunce di occupazione o detenzione di locali ed aree, redatte sugli
appositi moduli predisposti dal Comune, devono essere presentate dal contribuente
al Settore Tributi nei termini di cui agli articoli seguenti.
La denuncia è obbligatoria anche per coloro che presentano i
requisiti per l'esenzione dal tributo a qualsiasi titolo; in tal caso l'interessato,
nella predetta dichiarazione dovrà farne apposita annotazione.
Art. 16 - Termini per le denunce
Chiunque per qualsiasi motivo inizia ad occupare o condurre locali od
aree situati sul territorio comunale deve presentare regolare denuncia
entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'uso o
della conduzione degli stessi.
La tassa decorrerà dal 1 giorno del bimestre solare immediatamente
successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione
dei locali.
Art. 17 - Istituzione del servizio in zone non servite
Qualora il Comune istituisca il servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani in una zona precedentemente non servita, deve darne notizia
agli abitanti della zona stessa mediante affissione di appositi manifesti.
Tutti gli interessati sono tenuti a presentare regolare denuncia entro
il 20 gennaio successivo alla istituzione del servizio.
La tassazione a tariffa intera decorrerà dal 1 gennaio successivo
a quello in cui è iniziato il servizio.
Art. 18 - Variazione di destinazione o superficie dei locali ed aree
Le variazioni della destinazione o della superficie dei locali ed aree,
comprese quelle relative al trasferimento nell'ambito del territorio comunale,
hanno effetto a decorrere dall'anno successivo al loro verificarsi.
I contribuenti hanno termine fino al 20 gennaio dell'anno successivo
all'avvenuta variazione per presentare la relativa denuncia.
Le denunce pervenute, entro il suddetto termine ma dopo la compilazione
dei ruoli, costituiscono, comunque, titolo per il recupero della maggiore
somma dovuta od il rimborso del maggior tributo iscritto a ruolo.
Art. 19 - Denunce di cessazione
La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei
locali ed aree deve essere denunciata al Settore Tributi che ne rilascia
ricevuta, e dà diritto allo sgravio o all'abbuono solo a decorrere
dal 1 giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia
stessa viene presentata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno
di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive
se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver
continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se
la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia
o in sede di recupero d'ufficio.
Art. 20 - Cessazione su segnalazione del Concessionario della riscossione
La denuncia di cessazione del contribuente, di cui all'art. 19, sarà
sostituita ad ogni effetto dalle comunicazioni del Concessionario della
riscossione, effettuate ai sensi dell'art. 64, D.P.R. 28.1.88, n. 43.
Lo sgravio o l'abbuono avrà decorrenza dal 1 giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui il Concessionario ha comunicato la cessazione.
Art. 21 - Sopralluoghi
E' in facoltà dell'Amministrazione disporre sopralluoghi nei limiti e con le modalità previste dalla legge al fine di accertare eventuali evasioni, sia nella ipotesi di mancata denuncia di occupazione, sia in fase di controllo delle denunce stesse e di qualsiasi altra comunicazione, di cui gli articoli 15 e seguenti del presente Regolamento.
Art. 22 - Sgravi e rimborsi
Nelle ipotesi di cui all'art. 19, 2 comma, l'utente deve presentare
la denuncia tardiva, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica
della cartella di pagamento o dell'avviso di messa in mora relativi al
tributo annuo di cui chiede lo sgravio.
Nei casi di errore o di duplicazione diversi dalle ipotesi di cui all'art.
19 o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse
a priori dall'ambito della tassazione (come previsto dall'art. 62 commi
2 e 3 del D. Lgs. n. 507/1993), lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto
non dovuto a seguito di verifica d'ufficio, è disposto nei termini
e nei modi di cui all'art. 75 3 comma, del D.Lgs. n. 507/1993.
I due anni per la presentazione della domanda decorrono, a pena di
decadenza dall'avvenuto pagamento del tributo non dovuto, ossia dal momento
del pagamento dell'ultima rata o del versamento in unica soluzione.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 - Sanzioni
Le violazioni delle disposizioni della legge che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e delle disposizioni del presente Regolamento, determinate da omessa, incompleta nel cespite e/o infedele denuncia originaria o di variazione sono punite mediante applicazione di una sanzione a norma dell'art. 12, lett. d) del D. Lgs. 18.12.1997, n. 473.
Art. 24 - Entrata in vigore
Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 593 del 20 novembre 1986 e successive modifiche.
Gli articoli di seguito elencati entreranno in vigore alle date per
ciascuno di essi indicate:
- dal 1 gennaio 1995:
art. 5, comma 4;
art. 6;
- dal 1 gennaio 1997:
art. 5, comma 4, per le seguenti parole "tipografie (... omissis...),
lavanderie, fotolitografie, fotoincisioni, serigrafie, ed altre attività
che dimostrino con documentazione appropriata la produzione di rifiuti
speciali ........................................................................30%;
art. 7, comma 3, comma 6, punto 1), per le seguenti parole "(...omissis...)
e dai servizi comunali direttamente gestiti" (ex art. 8, comma 2, n.1)
e comma 7; art. 8, comma 1, per le seguenti parole: "(...omissis...), le
cabine elettriche, le centrali termiche, le centrali telefoniche e le sale
caldaie." e comma 2; art. 9, comma 1, per le seguenti parole "(...omissis...)
30% (...omissis...)", anziché 50%, e comma 2°; art. 10, 1 comma,
per le seguenti parole "(...omissis...) Consiglio Comunale (...omissis...)"
anziché Giunta Comunale; art. 12, comma 1; art. 16, comma 1, per
le seguenti parole "(...omissis...) dell'anno (...omissis...);
art. 22;
art. 24;
- dal 1 gennaio 1998:
art. 4, comma 1, lettera b);
art. 9, comma 3, 4 e 5;
art. 12, ultimo comma, alle parole "aree scoperte in genere ecc." sono
sostituite le seguenti "(...omissis...) aree scoperte ecc. (...omissis...)"
e dopo le parole ....... "concernente l'area scoperta" è aggiunta
la seguente: "operativa";
- dal 1° gennaio 2000:
art. 7, comma °, da "lett. a) (...omissis...) a lett. b)" e lett.
e);
art. 23;
art. 24 - abrogato.