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Veron@ quotidiano - edizione del 23 gennaio 2002

Facile dimagrire?

Le solite illusioni, ma qualcuno ci crede ancora.



a cura di Flavio Filini

Si puo' dimagrire semplicemente sostituendo lo zucchero con la pectina di frutta? Sentenza breve e chiara dell'Antitrust: NO!



Buona lettura.

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Provvedimento n.9769( PI3418 ) PECTINA DI FRUTTA DIMAGRANTE

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

[...]

VISTA la richiesta di intervento pervenuta in data 14 giugno 2001, con la quale un'associazione di consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario apparso sul settimanale Oggi, n. 22, del 30 maggio 2001, volto a promuovere un prodotto dimagrante a base di PECTINA DI FRUTTA.



CONSIDERATO che il messaggio segnalato collega all'assunzione del prodotto dimagrante in capsule denominato cura di PECTINA DI FRUTTA la possibilità di conseguire notevoli cali ponderali, in tempi brevi e senza la necessità di sottoporsi ad alcun regime alimentare controllato o di svolgere attività fisica; che il vantato effetto dimagrante viene fatto discendere da una pretesa azione metabolica del prodotto; che il messaggio prospetta come permanenti le alterazioni dei processi metabolici, con il risultato di garantire la persistenza nel tempo dei risultati ottenuti;



CONSIDERATO che, già a una prima delibazione della fattispecie, le prospettazioni dei risultati conseguibili con il consumo del prodotto dimagrante a base di PECTINA DI FRUTTA appaiono prive di fondamento scientifico, in quanto non sembra possibile che il prodotto, peraltro assertivamente composto da sostanze naturali, possa consentire a qualsiasi persona presenti problemi di sovrappeso di conseguire notevoli cali ponderali senza assoggettarsi ad un regime alimentare controllato, né svolgere attività fisica;



CONSIDERATO che, qualora il trattamento dimagrante PECTINA DI FRUTTA determinasse significativi e rapidi cali ponderali, il trattamento dovrebbe essere amministrato sotto supervisione medica; che, in particolare, una repentina e cospicua perdita di peso non può essere ottenuta senza rischi per la salute se non sotto controllo medico; che, pertanto, il messaggio che collegasse all'assunzione del prodotto un effetto dimagrante rapido ed intenso senza rendere edotti i destinatari dei potenziali rischi sarebbe suscettibile di porne in pericolo la salute;



RITENUTO, pertanto, che, già ad una prima valutazione della fattispecie, emergono elementi di gravità tali da avvalorare la necessità di provvedere con urgenza al fine di impedire che il messaggio segnalato continui ad essere diffuso nelle more del procedimento di merito;



DISPONE

la sospensione provvisoria del suindicato messaggio pubblicitario diffuso dalla società EUROPA DIFFUSIONE ISTITUTO Srl, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92 e dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 627/96.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.



Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Rita Ciccone

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tesauro





   

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