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Veron@ quotidiano - edizione del 6 febbraio 2002

 

non correggi i dati? Allora paga

La rettifica dei dati non tempestiva espone il gestore della banca dati anche al pagamento delle spese per il ricorso al Garante.

 

a cura di Flavio Filini

Riportiamo una decisione dell'Autorità garante della privacy che addebita al gestore della banca dati inadempiente le spese del ricorso al Garante stesso.

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La rettifica dei dati non tempestiva espone il gestore della banca dati anche al pagamento delle spese per il ricorso al Garante.

Il principio è stato stabilito dall'Autorità Garante che ha accolto l'istanza di un ricorrente che aveva chiesto, tra l'altro, di addebitare le spese del procedimento avviato presso l'Autorità alla controparte, la quale non aveva aggiornato i dati in suo possesso entro i cinque giorni previsti dalle norme sulla privacy.

L'interessato si era rivolto al Garante, dopo aver richiesto, senza esito, ad una società finanziaria la rettifica dei suoi dati e la loro successiva cancellazione dalle liste dei debitori, e questo in ragione del fatto che egli aveva restituito, già da alcuni mesi, la somma che gli era stata concessa.

Sebbene la finanziaria avesse comunicato di aver provveduto ad attivare la procedura per la rettifica e la conseguente cancellazione dei dati, alcuni mesi dopo il ricorrente non aveva potuto accedere ad un nuovo finanziamento erogato da un’altra società, poiché compariva ancora nella lista dei debitori.

Invitata dall'Autorità a fornire chiarimenti, la società aveva dichiarato che, per un disguido nel sistema informatizzato, non era stato registrato un versamento effettuato invece regolarmente e che il debito non risultava ancora estinto. Tale circostanza aveva generato la erronea segnalazione di insolvenza alle altre finanziarie.

A seguito dell’intervento del Garante, la società aveva poi provveduto a rettificare i dati inesatti, con particolare riferimento all'estinzione del debito da parte dell’interessato e aveva comunicato la posizione aggiornata alle altre società finanziarie per l'adeguamento delle loro banche dati.

La tardiva correzione dei dati, pur determinando la decisione dell’Autorità di non dare ulteriore corso al procedimento, ha tuttavia implicato che venisse posto a carico della società finanziaria il pagamento delle spese e dei diritti, da liquidare direttamente al ricorrente.

Il pagamento delle spese da parte della società finanziaria non preclude, comunque, al ricorrente l'eventuale richiesta di risarcimento del danno causato dal tardivo aggiornamento dei dati, da proporsi di fronte al giudice ordinario, non avendo l'Autorità competenze in materia.



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