CRITTOGRAFIA & PRIVACY 


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Veron@ quotidiano - edizione del 27 febbraio 2002

 

SANZIONI PECUNIARE DEL GARANTE PER CHI NON INFORMA IL CITTADINO


a cura di Flavio Filini

Sanzioni pecuniarie per chi viola la privacy. Per la mancata informativa ai cittadini interessati, è stata, infatti, notificata in questi giorni, ai titolari di alcuni circoli privati, una serie di sanzioni comminate dal Garante.

Carabinieri e forze di polizia, nell’ambito di accertamenti amministrativi effettuati nei mesi scorsi, specie in alcuni circoli e associazioni, ritenendo di trovarsi di fronte a possibili violazioni della legge sulla privacy, avevano redatto e inviato al Garante, per competenza, alcune relazioni di servizio. Nelle relazioni veniva contestato ai responsabili delle associazioni di non aver fornito la prescritta informativa sul trattamento dei dati personali a soci, avventori e aspiranti aderenti.

Dai rapporti delle forze dell’ordine è emerso che, in effetti, le persone, presenti al momento dell’accertamento, avevano dichiarato di non essere state informate in alcuno dei modi previsti della legge sulla riservatezza dei dati, né erano state rinvenute o esibite dai titolari copie di una eventuale informativa scritta. I responsabili, da parte loro, ritenevano di aver assolto i loro obblighi nei confronti della legge sulla privacy avendo informato gli interessati solo sulla funzione di una tessera sociale per il cui rilascio erano stati richiesti i dati. Avevano, poi, successivamente sostenuto che il trattamento di dati era stato effettuato per scopi puramente personali che, quindi, a loro avviso, non era soggetto alla legge sulla privacy.

Nelle ordinanze di ingiunzione adottate nei confronti dei responsabili delle associazioni e dei circoli, il Garante ha escluso che le raccolte di dati effettuate al momento dell’iscrizione potessero rientrare tra i trattamenti effettuati per scopi personali.

I titolari erano, quindi, obbligati a fornire una previa informativa agli aspiranti soci in forma scritta o orale. I soci avrebbero, infatti, dovuto essere informati non solo sui benefici offerti da una tessera, ma sui diritti loro attribuiti dalla legge sulla privacy, sulle modalità e sulle finalità del trattamento, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, sulle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, sugli eventuali soggetti ai quali i dati avrebbero potuto essere comunicati.

Considerata la non gravità dei fatti, la difformità delle dichiarazioni rese dai titolari rispetto a quanto accertato da carabinieri e polizia, e tenuto conto che i responsabili non si erano avvalsi della facoltà di effettuare il pagamento della contravvenzione in misura ridotta, così come consentito dalla legge, l'Autorità Garante ha provveduto ad irrogare la sanzione amministrativa prevista (art. 39, legge 675/96) nella misura minima di 500.000 lire. (da 500.000 lire a 3 milioni di multa).

Contro il provvedimento del Garante è possibile, proporre opposizione davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ma nel caso in cui non si provveda ingiustificatamente al pagamento della sanzione, l'Autorità procederà al recupero della somma (legge 689/81).

[Dalla newsletter del Garante dei dati personali]

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