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Veron@ quotidiano - edizione
del 16 marzo 2002
A cura di Flavio Filini
Corm di consueto pubblichiamo in questa
rubrica una sentenza dell'Autorità garanrte della concorrenza e
del mercato riguardante le diffuse pubblicità ingannevoli di prodotti
dimagranti. Il messaggio è il solito: fidatevi di chi promette miracoli
(o quasi).
PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA
Provvedimento n. 10372 (
PI3465 ) BODY SLIM
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del
24 gennaio 2002;
SENTITO il Relatore Professor
Marco D'Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio
2000, n. 67;
VISTO il Regolamento
sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole,
di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di Intervento
Con richiesta di intervento
pervenuta in data 14 giugno 2001, integrata con l'identificazione del committente
in data 17 luglio 2001, un'associazione di consumatori ha segnalato la
presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di
una televendita, diffusa dalla società Televideo Club Srl attraverso
l'emittente televisiva locale Antenna Sud, domenica 3 giugno 2001 alle
ore 16.30, volta a promuovere il pantaloncino dimagrante "Body Slim".
I profili di ingannevolezza
segnalati riguardano le vantate caratteristiche di efficacia del prodotto.
2. Messaggio pubblicitario
Nella televendita oggetto
della richiesta di intervento viene inizialmente trasmessa l'immagine di
due giovani donne dal fisico snello che indossano il pantaloncino "Body
Slim" e si muovono a tempo di musica. Appare quindi la conduttrice Patrizia
Rossetti che, volendo dare alle ascoltatrici un consiglio da amica, afferma
nella sostanza quanto segue: "Quante volte ci siamo dette da domani
mi metto a dieta, devo andare in palestra, fare movimento così riesco
a mantenermi in forma? Certo, le intenzioni sono tante e positive, ma non
sempre ci riusciamo, per mancanza di tempo e anche di danaro. [...] Allora,
ci si avvicina alla stagione dei bikini e facciamo diete drastiche che
ci fanno anche perdere qualche chilo, ma poi basta mezza giornata o mangiare
qualcosa in più per riacquistarli. Dimagrire, poi, non vuol dire
acquistare una perfetta e bella forma fisica, dimagrendo non sempre si
riesce a combattere i nostri punti critici e cioè i cuscinetti di
grasso, la pelle a buccia d'arancia, la cellulite, l'adipe che si forma
in particolare su cosce e glutei.". La conduttrice prospetta quindi
"Body Slim" come la soluzione a questo tipo di problemi: "[...] un sistema
semplice e comodo che, soprattutto, non sconvolge la nostra vita e fa la
differenza: Body Slim. [...] un pantaloncino diverso, unico, originale
che potete acquistare solo attraverso questa televendita e oggi anziché
a 198.000 lire a sole 98.000 lire. [...] comodo, in cotone morbidissimo,
fatto di onde in rilievo che a contatto con la pelle sviluppano un massaggio
continuo e profondo a compressione graduata, a partire cioè dal
basso verso l'alto.". La conduttrice prosegue assicurando che se indossato
nell'arco dell'intera giornata il massaggio continuo esercitato dal pantaloncino
andrà ad incidere sulla circolazione producendo un'azione drenante,
inoltre, essendo realizzato in tessuto estensibile, sarà possibile
localizzare il massaggio di "Body Slim" sui punti critici che "[...]
non si possono eliminare o migliorare con una semplice dieta o andando
in palestra: sconvolgendo la nostra vita non è detto che si ottengano
dei gran risultati." Mentre la conduttrice illustra le caratteristiche
del pantaloncino dimagrante "Body Slim" scorrono le immagini delle due
testimonial
che indossano il pantaloncino in ogni momento della giornata, sia in casa
che fuori, sotto qualsiasi capo di abbigliamento e, in sovrimpressione
e con particolare evidenza grafica appare la scritta "massaggio localizzato"
seguita da "compressione graduata".
La conduttrice passa
poi ad illustrare i risultati che si possono ottenere semplicemente indossando
"Body Slim". Il pantaloncino, infatti, attraverso la sua "azione riducente,
snellente, rassodante e drenante ci porta ad una forma fisica non dico
perfetta, ma quasi.". A dimostrazione del fatto che "Body Slim" è
efficace la conduttrice fa vedere che lei stessa lo indossa ed afferma
di essere soddisfatta dei risultati ottenuti aggiungendo che "[...]
con facilità, un po' di costanza e senza sconvolgere la vostra vita
otterrete grandi risultati [...] senza troppi sacrifici [...] tipo cambiare
le taglie.". In particolare, grazie a "Body Slim" sarebbe possibile
diminuire di una o più taglie passando da una 48-50 ad una 44-42
o arrivare addirittura ad una taglia 40. Per avvalorare le affermazioni
della conduttrice scorrono le immagini di una delle due testimonial che
con "Body Slim" riesce ad indossare una gonna che altrimenti non sarebbe
riuscita a chiudere e appare in sovrimpressione la scritta "azione tonificante"
seguita da "azione riducente".
La televendita si conclude
ricordando ancora una volta le caratteristiche del pantaloncino e i risultati
che si possono ottenere soltanto indossandolo "Body Slim dà un
modellamento immediato e piano piano otterrete buoni risultati [...] approfittate
di Body Slim per avere una linea perfetta, con poco, con una telefonata
[...].".
[...]
4. Risultanze istruttorie
In data 25 luglio 2001,
contestualmente all'avvio del procedimento, è stato richiesto all'operatore
pubblicitario, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n.
627/96, di fornire informazioni in merito alle caratteristiche e all'efficacia
del pantaloncino "Body Slim".
In particolare, si chiedeva
di fornire: a) un esemplare del prodotto; b) copia del brevetto
citato nel messaggio; c) eventuali test clinici condotti sul prodotto;
d)
eventuali pubblicazioni di carattere scientifico aventi ad oggetto indagini
relative all'efficacia del prodotto pubblicizzato; e) documentazione
utile a dimostrare l'autenticità delle testimonianze riportate nel
messaggio.
Venivano altresì
richieste informazioni sulla programmazione pubblicitaria del messaggio
oggetto della richiesta di intervento.
In data 12 settembre
2001 è pervenuta all'Autorità una memoria difensiva della
società Televideo Club Srl (in seguito Televideo Club) nella quale
si contestava preliminarmente il fatto che il messaggio diffuso dall'emittente
televisiva locale Antenna Sud il 3 giugno 2001, alle ore 16.30, non facesse
in realtà alcun riferimento né a testimonianze né
a brevetti, allegando copia della videocassetta (standard Vhs) contenente
il messaggio andato in onda nella data e fascia oraria indicata nella richiesta
di intervento.
In merito alle specifiche
richieste formulate nella comunicazione di avvio, l'operatore pubblicitario
ha fornito un esemplare del pantaloncino, copia della domanda di brevetto
per invenzione industriale intitolata "Indumento di maglia per la ginnastica"
depositata in Italia il 12 maggio 2000 e alcuni nominativi di clienti soddisfatti
dei risultati ottenuti con il pantaloncino pubblicizzato.
Non sono stati depositati,
invece, test clinici e pubblicazioni di carattere scientifico relativi
all'efficacia del prodotto pubblicizzato.
Con riguardo alla programmazione
pubblicitaria, infine, l'operatore ha precisato che
"Body Slim non viene
più pubblicizzato dal 20 luglio 2001".
A seguito delle osservazioni
dell'operatore pubblicitario e al fine di procedere all'esatta identificazione
del messaggio oggetto della richiesta di intervento, in data 18 settembre
2001 è stato chiesto all'emittente televisiva locale Antenna Sud
di verificare la corrispondenza della videocassetta (standard Vhs) inviata
all'Autorità con quella contenente la registrazione del messaggio
pubblicitario relativo al prodotto "Body Slim" effettivamente diffuso dall'emittente
il 3 giugno 2001, alle ore 16.30.
In data 1 ottobre 2001,
l'emittente Antenna Sud ha provveduto ad inviare una nuova cassetta contenente
il messaggio pubblicitario andato effettivamente in onda nella data e nella
fascia oraria indicata nella richiesta di intervento.
Pertanto, in data 31
ottobre 2001, veniva precisato all'operatore pubblicitario che il messaggio
oggetto del presente procedimento è costituito dalla televendita
trasmessa sull'emittente televisiva locale Antenna Sud, domenica 3 giugno
2001 alle ore 16.30, condotta dalla testimonial Patrizia Rossetti, della
durata di 15 minuti, volta a promuovere il pantaloncino dimagrante "Body
Slim", in cui non si fa riferimento né a testimonianze né
a brevetti e si invitava quindi la società Televideo Club a non
tener conto della richiesta di informazioni riguardante questi due aspetti
inserita nella comunicazione di avvio del procedimento.
[...]
6. Valutazioni conclusive
Nel caso in esame l'Autorità
si avvale della facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione
del predetto parere, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 627/96.
L'efficacia del prodotto
Il messaggio oggetto
della richiesta di intervento è nel suo complesso volto a promuovere
"Body Slim" come una risposta alternativa, efficace e più mirata
della solita dieta ai problemi di linea: "[...] Dimagrire, poi,
non vuol dire acquistare una perfetta e bella forma fisica, dimagrendo
non sempre si riesce a combattere i nostri punti critici e cioè
i cuscinetti di grasso, la pelle a buccia d'arancia, la cellulite, l'adipe
che si forma in particolare su cosce e glutei.". La televendita prospetta,
inoltre, il pantaloncino come un prodotto in grado di svolgere autonomamente
un'azione riducente localizzata, andando ad agire direttamente sui punti
critici che "[...] non si possono eliminare o migliorare con una semplice
dieta o andando in palestra: sconvolgendo la nostra vita non è detto
che si ottengano dei gran risultati.". "Body Slim", infatti, sviluppando
un massaggio localizzato attraverso le sue onde in rilievo stimolerebbe
la circolazione producendo un'azione drenante e quindi la perdita di centimetri
fino a una o più taglie.
Quanto all'efficacia
del pantaloncino pubblicizzato si osserva, preliminarmente, che non risulta
che siano state effettuate sperimentazioni sul prodotto e sulla sua efficacia
che offrano sostegno alle promesse pubblicitarie espresse nel messaggio.
Queste ultime appaiono, pertanto, prive di fondamento scientifico. La descrizione
del prodotto contenuta nella domanda di brevetto, dal titolo "Indumento
di maglia per la ginnastica", rappresenta il pantaloncino come un indumento
di maglia per la ginnastica e le attività motorie in genere in grado
di produrre, in risposta ai movimenti del corpo, un effetto massaggiante,
tonificante e di stimolazione della circolazione migliore di altri indumenti
similari, grazie ad un'originale disposizione delle coste di maglia in
rilievo rispetto alle fasce di maglia liscia nella trama del tessuto, che
ne assicura l'azione sia in direzione orizzontale che verticale e la rende
efficace anche quando la maglia è in trazione. Le risultanze istruttorie,
peraltro, non hanno evidenziato elementi per ritenere che questa azione,
peraltro ascrivibile al pantaloncino, si traduca in un'azione riducente.
Più in generale,
per ciò che concerne la possibilità di ottenere un dimagrimento
localizzato è oramai comunemente riconosciuto a livello scientifico
che la riduzione di specifiche parti del corpo, come quella pubblicizzata
nel messaggio in questione secondo il quale a seguito del solo impiego
del pantaloncino è possibile diminuire di una o più taglie,
può verificarsi solamente quale conseguenza di una generale diminuzione
di peso del soggetto interessato, e non come fenomeno autonomo. Quanto
alla possibilità di conseguire un calo ponderale generalizzato,
si osserva che risulta ormai dalla comune esperienza che gli strumenti
indispensabili per contrastare le situazioni di sovrappeso sono rappresentati
da una dieta guidata e controllata e da una specifica attività fisica,
elementi questi che non possono essere ritenuti sostituibili dal semplice
impiego di prodotti quali quello pubblicizzato. Peraltro, taluni casi di
sovrappeso non generici e/o di notevole entità richiedono addirittura
un approccio terapeutico complesso.
Non corrisponde pertanto
al vero quanto indicato dal messaggio, secondo cui l'effetto dimagrante
si conseguirebbe attraverso l'esclusivo impiego del pantaloncino in virtù
della maggiore stimolazione, peraltro localizzata, della circolazione sanguigna,
ottenuta indossando il pantaloncino stesso.
Né rileva, al
fine di escludere l'idoneità ingannatoria della pubblicità
in questione, il fatto che la televendita, mostrando due ragazze che indossano
"Body Slim" mentre svolgono anche attività fisica (corrono o vanno
in bicicletta), lascerebbe intendere ai potenziali consumatori che il prodotto
pubblicizzato può avere un effetto meramente coadiuvante di una
specifica attività fisica. Invero, il messaggio in esame mostra
per la maggior parte del tempo due figure femminili, giovani e snelle,
intente a svolgere alcuni lavori domestici (e non una attività fisica
mirata e nell'ambito di un programma comportamentale specifico) ovvero
mentre indossano abiti eleganti (e non sportivi) sopra il pantaloncino.
Per contro, in più parti, il messaggio contiene significativi elementi
sia grafici (ad es. una signora mentre cucina) che testuali ("[...]
un sistema semplice e comodo che, soprattutto, non sconvolge la nostra
vita e fa la differenza: Body Slim. [...]"; "[...] con facilità,
un po' di costanza e senza sconvolgere la vostra vita otterrete grandi
risultati [...] senza troppi sacrifici [...]") che attribuiscono chiaramente
al prodotto un'azione dimagrante intrinseca e alternativa.
Quanto, poi, ai nominativi
delle persone che secondo l'operatore pubblicitario avrebbero tratto beneficio
dall'utilizzo del pantaloncino, vale appena sottolineare che tale informazione
non modifica il giudizio di ingannevolezza del messaggio. La semplice indicazione
dei nominativi, infatti, non è di per sé probante: non fornendo
alcuna informazione in merito alle condizioni iniziali e alle abitudini
alimentari dei soggetti in questione non rende possibile valutare l'attendibilità
e la portata di un loro giudizio positivo sui risultati conseguibili e,
quindi, non permette di condurre ad una valutazione di efficacia del prodotto.
In ogni caso, i nominativi forniti dall'operatore, di fatto inverificabili,
non costituiscono un campione adeguatamente rappresentativo da cui si può
far discendere alcuna conclusione generale in merito all'efficacia dimagrante
del pantaloncino, senza la necessità di seguire uno specifico regime
alimentare e una costante attività fisica ed indipendentemente da
un dimagrimento sistemico.
Il messaggio segnalato,
quindi, rivendicando al prodotto un'autonoma efficacia dimagrante che non
può essergli ascritta, risulta idoneo ad indurre in errore i consumatori
sulle caratteristiche dello stesso pregiudicandone il comportamento economico.
Ciò assume particolare rilievo in considerazione del noto effetto
psicologico secondo cui i consumatori, a fronte di vanti pubblicitari che
prospettano il facile conseguimento di risultati particolarmente ambiti,
quali la soluzione dei problemi di linea senza la necessità di un
regime alimentare controllato o di una costante attività fisica,
sono particolarmente propensi a dare credito alle promesse contenute nel
messaggio. Rileva inoltre il fatto che si tratta di un prodotto che può
essere acquistato soltanto tramite telefonata, circostanza questa che pone
il consumatore nella impossibilità assoluta di avere cognizione,
prima dell'acquisto, delle effettive caratteristiche del prodotto. Il pregiudizio
al comportamento economico del consumatore è infatti rappresentato
dall'acquisto di un prodotto che è destinato a rivelarsi di scarsa
utilità con riguardo alle finalità prospettate.
RITENUTO, pertanto, che
il messaggio segnalato, volto a promuovere il prodotto "Body Slim" è
idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche
di efficacia dello stesso, pregiudicandone il comportamento economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario
descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società
Televideo Club Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti indicati in
motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi
degli artt. 1, 2, e 3, lettera
a), del Decreto Legislativo n. 74/92,
e ne vieta l'ulteriore diffusione.
L'inottemperanza alla
presente delibera è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto
Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino
a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento
verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
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p. IL PRESIDENTE
Marco D'Alberti
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Riproduzione consentita citando
la fonte. Veron@ Reg. Trib. Verona n° 1292 - 13.11.97
www.infoverona.it
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