|
|
|
La presente pubblicazione è consultabile anche sul sito Internet del Comune di Verona
PER INFORMAZIONI
Servizio Ecologia - UFFICIO
IMPIANTI
Via Pallone, 9 - Tel. 045/8078722/8755
- Fax 8004488
Lunedì e venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - martedì e mercoledì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00
Si ringraziano per la collaborazione:
-l'Ing. Mauro Bragantini del
Presidio Multizonale di Prevenzione U.L.S.S. n. 20- Verona;
-il Gratico M.d.A. Valentino
Zanini del Comune di Verona per i disegni a carattere tecnico;
Coordinamento a cura dell'ufficio
Impianti del Servizio Ecologia.
Il controllo, la verifica e la manutenzione degli impianti termici non devono essere visti solo come adempimenti di legge, ma un primo passo per favorire la riduzione dei consumi di energia e migliorare la sicurezza e la qualità dell'aria che ogni giorno respiriamo.
Una buona manutenzione può far migliorare in modo sensibile il rendimento complessivo del generatore di calore, specialmente per quelli condominiali di qualche anno fa. Per alcuni può rivelarsi difficile o impossibile raggiungere il valore minimo richiesto dalla legge, tanto che in qualche caso occorrerà intervenire con un'opera di sostituzione. E un prezzo da pagare, che tuttavia ha un ritorno in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di un sorprendente risparmio frutto della diminuzione dei consumi.
Oltre a provvedere alla verifica e al controllo degli impianti termici, possiamo fare ancora molto per ridurre con semplici interventi i consumi di energia. Numerosi sono gli accorgimenti che possono essere adottati, sia in famiglia che in ogni attività lavorativa, per favorire tutti insieme il contenimento dei consumi di energia.
In casa:
a) per migliorare la diffusione del calore:
Questo libretto di istruzioni vuole fornire, nel modo più semplice e comprensibile, le informazioni e le regole più importanti che devono essere applicate nell'installazione di apparecchi a gas, per rispettare gli adempimenti di legge, regole che ogni tecnico installatore deve conoscere.
Per coloro che ritenessero opportuno saperne di più, si riporta di seguito l'elenco delle principali normative vigenti in questo particolare settore.
CIG = Comitato Italiano Gas
CEI = Comitato Elettrotecnico Italiano
Riflettiamo un momento
E' importante sapere come avviene la combustione negli impianti termici e quali sono le condizioni ideali perché possa realizzarsi in perfetta sicurezza e nel modo più efficiente.
Ogni combustibile genera energia perché brucia e, per questo, ha bisogno dell'ossigeno contenuto nell'aria. L'aria é costituita solo in parte (circa 1/5) da ossigeno, il resto da altri gas.
Durante il processo di combustione, viene consumata una determinata quantità di aria, presa dal locale, quindi emessa come prodotto della combustione (fumi) attraverso il camino all'esterno. Ne consegue la necessità di garantire l'equilibrio fra il volume dell'aria consumata e quello dell'aria immessa secondo precise regole (aerazione o ventilazione).
Che volume o metri cubi (m3) di aria richiede la combustione di una certa quantità di gas?
Citando solo i più diffusi,
e per confronto anche altri combustibili molto comuni:
COMBUSTIBILE | unitá di misura | Potere
calorifico per unitá di misura
(circa) |
aria necessaria per una buona combustione (circa) |
Metano |
|
|
|
gas liquefatto (GPL) |
|
|
|
Gasolio |
|
|
|
Carbone |
|
|
|
legna da ardere |
|
|
|
|
PER SAPERNE DI PIU'
La combustione é un processo chimico attraverso il quale i combustibili ,fra quali i gas citati, si combinano con l'ossigeno dell'aria. La miscela formata può bruciare con fiamma, dando luogo a calore e allo sviluppo fumi (prodotti di combustione - p.d.c.)
Combustione ben regolata;
la combustione del gas dà luogo alla formazione di anidride carbonica (CO2) e vapore d'acqua; la fiamma si presenta di colore azzurro, corta, silenziosa, ben aderente al bruciatore.
Combustione mal regolata:
per probabile carenza di ossigeno (cattivo tiraggio, fori di ventilazione mancanti o inadeguati) la combustione del gas dà luogo alla formazione del monossido di carbonio (CO), che é un gas inodore, incolore, tossico fino a diventare mortale per esposizioni prolungate anche a bassissime concentrazioni; la fiamma si presenta luminosa, lunga, fumosa all'estremità come quella di una candela.
I fumi prodotti durante la combustione devono essere allontanati dal locale: in caso contrario si arriva rapidamente ad una forte riduzione della quantità di ossigeno necessaria dell'ambiente e, anche in situazioni di buona regolazione del bruciatore, si verifica la formazione di monossido di carbonio (CO).
Nei locali ove si trovano gli impianti che bruciano gas (caldaie, cucine, scaldacqua) é necessario garantire un corretto ricambio d'aria, praticando aperture (superfici di ventilazione) sulle pareti, il più possibile in prossimità del pavimento.
Le aperture, protette da una griglia, non devono essere ostruite e si devono poter pulire periodicamente perché non perdano la loro efficacia. Le superfici delle aperture devono avere almeno la misura di 6 cm2 per ogni kW di potenza installata dell'impianto (circa 7 cm2 per ogni 1000 kcal/h). Tale misura può essere però fortemente influenzata da vari fattori ed é opportuno venga stabilita da persona esperta (dal manutentore in occasione dei controlli).
Ad esempio la sezione di ventilazione va aumentata, in modo anche considerevole:
In ogni caso la superficie delle aperture, anche con il minimo di apparecchi presenti , deve essere di almeno 100 cm2.
Per l'installazione di impianti a gas in ambienti domestici é necessario fare riferimento alle norme:
UNI-CIG 7129 Impianti alimentati da gas di rete con portata termica nominale
Aggiornamento FA-1 non superiore a 35 kW (30.000 kcal/h).
UNI-CG 7131 Impianti a gas di petrolio liquefatti (GPL) non alimentati da rete di distribuzione.
Esse rimandano, per particolari
aspetti (es. i camini), ad altre norme specifiche. Per altri impianti esistono
altre norme specialistiche che é superfluo citare.
In ogni caso, indipendentemente
dalle norme applicate, a fine installazione o dopo una trasformazione,
il committente deve pretendere, e l'installatore deve rilasciare, una DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA' nella quale siano indicate le norme
applicate e se ne attesti il rispetto.
Le regole sono molte, a prima vista troppe, sicuramente complesse da comprendere ed applicare: é fondamentale rivolgersi a personale esperto. |
Ogni tipo di "fai-da-te" non è solo proibito ma anche molto pericoloso |
Dal più piccolo al più grande, gli impianti termici presenti in un'abitazione sono:
5.1 Apparecchi di cottura.
5.2 Apparecchi di Tipo A - senza sistema di scarico.
Chiamati a camera aperta o tipo "B", scaricano all'esterno i fumi per tiraggio naturale. Le versioni più recenti sono dotate di un dispositivo di controllo del tiraggio. Tale dispositivo, estremamente utile ma non obbligatorio, può essere installato (purché da un tecnico del costruttore) anche sulla gran parte degli apparecchi che ne sono sprovvisti. Non sono ammessi in alcuni ambienti.
5.4 Apparecchi domestici (caldaie o scaldabagni o combinazione di essi) che prelevano l'aria di combustione direttamente dall'esterno.
Chiamati a camera chiusa o stagni o tipo "C", essi scaricano all'esterno i fumi attraverso un sistema di espulsione motorizzato. Rappresentano il meglio come sicurezza per chi li utilizza. Possono essere installati in tutti gli ambienti purché esista una apertura di comunicazione con l'esterno (NO nei ripostigli o bagni ciechi) e non si tratti di ambienti con limitazioni derivanti dalle norma di prevenzione incendi (NO nelle autorimesse).
Questi apparecchi sono esclusi dai controlli, in quanto considerati impianti termici non rilevanti, ma per essi valgono comunque, per la propria ed altrui sicurezza, gli obblighi di buona installazione e corretta manutenzione. |
In base alla potenza termica nominale, il Comune di Verona ha fissato le date per l'inoltro della dichiarazione, della quale si parlerà più avanti, con la quale i responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici (sarà chiarito bene di chi si tratta) attestano il rispetto delle norme previste dalla legge con particolare riferimento ai risultati delle ultime verifiche periodiche effettuate.
Ritorna all'indice
La legge n. 10/91, all'art.10, stabilisce che la verifica d'esercizio ai fini della sicurezza e dell'efficienza degli impianti termici debba prevedere:
UNI 9317 Conduzione e Controllo
UNI 10389 Verifica in opera del rendimento di combustione di un Generatore.
potenza nominale impianto | Responsabile
conduzione
(orari/temper.) |
Responsabile
manutenzione |
Frequenza
manutenrione |
Frequenza
Analisi di combustione |
Fino
a 35 kW
(30.000 Kcal/h) |
Occupante | Occupante o terzo responsabile | 1 volta /anno | Ogni 2 anni |
Da 35 kW a 350 kW | Occupante o amministratore o terzo responsabile | Occupante o amministratore o terzo responsabile | 1 volta /anno | 1 volta /anno |
Oltre 350kW (300.000kcal/h) | Amministratore o terzo responsabile | Amministratore o terzo responsabile | 1 volta /anno | 2 volte /anno |
Oltre 116 kW (100.000 kcal/h):devono essere realizzati, ogni 5 anni, anche controlli di sicurezza (DM 01/12/75).
Oltre 233 kW (200.000 kcal/h): la conduzione deve essere affidata a conduttore patentato (lex.615/66).
Si precisa che nel caso fossero presenti piú generatori collegati
allo stesso impianto, si dovrá procedere a sommare la potenza nominale
di ciascuno per valutare quella complessiva dalla quale dipendono alcuni
parametri importanti (tempi, scadenze, rendimenti minimi).
Secondo quanto indicato dalla normativa (D.P.R. n. 412/93 art. 1 ed 11), soggetti interessati dagli oneri di manutenzione sono:
L'amministratore o il proprietario dell'immobile dove é collocato l'impianto, cioé le persone che ne hanno titolo, possono decidere di far eseguire i controlli da ditte o tecnici di propria fiducia oppure di delegare la responsabilitá dell'esercizio dell' impianto termico.
In tale caso le operazioni di verifica, manutenzione e controllo, vengono contrattualmente affidate ad un "terzo responsabile"(ditte o tecnici in possesso dei requisiti di idoneitá tecnica), regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, da cui risulti il possesso dell'abilitazione necessaria.
Non é delegabile invece la responsabilitá legata alla conduzione dell'impianto dal punto di vista della sicurezza (controlli quinquennali, DM 1/12/75).
Nel caso di unitá immobiliari dotate di impianti termici individuali (caldaiette autonome) la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unitá immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e nelle connesse responsabilitá, limitatamente all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche.
Ciò significa, in sintesi, che l'inquilino di un appartamento dotato di impianto con riscaldamento autonomo é l'unico responsabile per quanto riguarda la verifica, la manutenzione ed il controllo dell'impianto.
Lo stesso inquilino potrá, se lo ritiene, delegare ad una ditta o tecnico specializzati tali compiti, restandogli peró sempre quello della corretta gestione (orari e periodi di uso, temperatura interna degli ambienti).
Il manutentore dell'impianto termico deve essere abilitato e regolarmente iscritto negli appositi elenchi della Camera di Commercio. A conclusione della prestazione dovrá rilasciare regolare ricevuta o scontrino fiscale.
Tutti gli impianti termici (che, ricordiamo ancora, sono quelli destinati alla climatizzazione degli ambienti o destinati alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria) devono essere muniti di apposito libretto realizzato in conformitá con il modello previsto dalia legge (DPR 412/93, allegati F e G).
Tale libretto rappresenta il documento di riconoscimento del generatore. Va perció rinnovato ogni qualvolta venga sostituito il generatore di calore,
Va compilato con precisione (ed in tutte le sue voci!) al momento dell'avviamento, a fine installazione e poi in seguito, in occasione delle manutenzioni e delle prove di combustione.
Deve riportare i dati dell'analisi dei fumi e su di esso vanno riportate anche le riparazioni di un certo rilievo.
I modelli di libretto sono due:
2.Libretto di Centrale: in dotazione agli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kw.
Qualora il locatario (inquilino)
di un appartamento dotato di impianto autonomo provvisto di libretto lasci
l'appartamento, il libretto stesso deve essere consegnato al proprietario
per il successivo inquilino.
La normativa prevede che Il Comune attivi i controlli dello stato di manutenzione di tutti gli impianti termici, con alcune esclusioni per quelli individuali di modeste potenze, ponendo gli oneri a carico degli utenti.
E' tuttavia previsto che in una prima fase transitoria, i Comuni, in alternativa al controllo, possano stabilire che le verifiche si intendano effettuate nei casi in cui i proprietari degli impianti termici, l'occupante a qualsiasi titolo (es. inquilino) o i terzi responsabili, facciano pervenire agli uffici una apposita dichiarazione (DPR 412/93).
Con tale dichiarazione i soggetti sopra elencati comunicano al Comune l'effettivo stato di manutenzione del proprio impianto.
La stessa, debitamente compilata,
deve essere inoltrata agli uffici competenti di questo Comune nei tempi
e modi stabiliti con ordinanza del Sindaco n. 322 del 30/04/98 e di seguito
precisati:
POTENZA DEGLI IMPIANTI | TERMINI MASSIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE |
Oltre 35 kW e fino a 350 kW (oltre 30.000 e fino a 300.000 kcal/h) |
entro il 31.10.1998 |
Fino a 35 kW (fino a 30.000 kcal/h) |
entro il 31.10.2000 |
1 kW ? 860 kcal/h
1000 kcal/h ? 1,16 kW
Verranno effettuate verifiche sugli impianti per i quali risulti omessa tale dichiarazione (con onere a carico degli utenti), mentre Potranno essere effettuate a campione sugli altri. |
Art. 34 - comma 5 - Legge 10/91
Tale articolo stabilisce che il proprietario, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che si é assunto la responsabilitá dell'esercizio e della manutenzione (anche l'inquilino), se non adotta le misure per contenere i consumi di energia o non osserva l'obbligo della manutenzione secondo le norme di legge (non gestisce cioé al meglio l'impianto termico), possa essere punito con una sanzione amministrativa da Lit. 1.000.000 a Lit. 5.000.000.
Dichiarazione resa ai sensi del'art.11 comma 20 del D.P.R. 26 agosto 1993, n 412 attestante lo stato di
manutenzione ed esercizio dell'impianto termico
Il/La sottoscritto/a.......................................................................nato/a a.................................
Il........./......./.......... Residente in ....................................................(C.A.P..............................)
Via/Loc....................................................................................n .........(tel.n°........................)
Codice Fiscale o partita I.V.A.______________________________________
In relazione all'immobile sito nel comune di Verona Via/Loc.......................... n. ...... scala .......... Int.......
In Qualità di : proprietario occupante dell'unità immobiliare terzo responsabile dell'impianto termico .
Dell'impianto termico autonomo centralizzato
Chiede di essere inserito nell'elenco degli impianti termici certificati istituito presso il Servizio Ecologia.
a tal fine
e in seguito alla verifica effettuata dal tecnico qualificato sig./ditta....................................................
che l'impianto di riscaldamento rispetta le norme di cui al DPR 26 agosto 1993 n° 412 ed in particolare che è
munito di libretto di impianto / centrale nel quale sono stati trascritti I risultati delle verifiche periodiche di
cui al comma 12 dell'art. 11.
Attesta inoltre, visto il libretto
di impianto di centrale
di n°....... generatori di calore ad acqua calda di n°....... generatori di calore ad aria calda altro tipo (specificare)...................................... installato/i in data .......................................... ha una potenzialità termica globale di ................KW* |
Firma leggibile
.........................................................
E' ormai coscienza comune che le materie prime per produrre energia sulla nostra vecchia Terra non siano infinite. Fino ad un recente passato abbiamo assistito all'espandersi dei consumi energetici, grazie alla considerazione della loro facile reperibilità e del prezzo contenuto. Oggi, la consapevolezza della scarsità delle risorse deve portarci ad un responsabile e razionale utilizzo dell'energia, per garantire benessere e sviluppo durevoli anche per le generazioni future.
Combustibili di origine petrolifera, gas metano, energia elettrica sono essenziali ogni giorno per il nostro stile di vita e rappresentano una voce importante di spesa per ogni attività, famiglia compresa. Porre in essere iniziative per ridurre gli sprechi è essenziale sia per contenere le spese, che per proteggere l'ambiente, riducendo le emissioni nell'atmosfera e creando in tal modo le condizioni per una migliore qualità della vita e della salute nella nostra città di Verona.
Dobbiamo considerare il controllo e la regolarizzazione degli impianti come un'opportunità per incentivare la collaborazione tra pubblico e privato, con l'obiettivo comune di migliorare la sicurezza nelle abitazioni e la qualità dell'ambiente urbano.
Con questo libretto, il Comune ha inteso offrire ai propri cittadini una guida necessariamente sintetica, ma esauriente, per orientarsi tra la complessa normativa e precisare quali siano gli adempimenti richiesti per essere in regola.
Siamo certi che la sensibilità dei Veronesi per il tema trattato favorirà l'applicazione sollecita di questa normativa.
Il Sindaco
Michela Sironi Mariotti
Verona, maggio 1998